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Edilizia – Modulistica

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78, ha introdotto una nuova disciplina in materia di semplificazione che ha interessato anche il settore dell’edilizia (art. 49, commi 4-bis e 4-ter, inseriti dalla legge di conversione e per ciò stesso efficaci a far tempo dal 31 luglio 2010).

Con il comma 4-bis il legislatore, “riscrivendo” l’art. 19 della L. n. 241/1990, introduce la “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”, in sostituzione della “Dichiarazione di inizio attività – DIA”; con il successivo comma 4-ter , dichiara espressamente la nuova disciplina attinente alla “tutela della concorrenza” e la qualifica “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, così riconducendola alla competenza esclusiva statale.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata da Regione Lombardia, il Ministero per la Semplificazione normativa ha avuto modo di delineare l’esatto ambito di operatività del nuovo istituto in campo edilizio. Il Ministero ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA “ordinaria”, non anche la DIA alternativa al permesso di costruire, particolarmente estesa nella nostra legislazione regionale. Questo importante chiarimento interpretativo fornito dal Ministero sostanzialmente fa salvo il regime giuridico in materia di procedure edilizie che Regione Lombardia ha consolidato con successo da oltre un decennio e che risulta fondato, come noto, sull’alternatività pressoché totale tra permesso di costruire e DIA.

A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra delineate, sono quindi cinque le procedure edilizie operative nella nostra Regione a far tempo dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione:

1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52,comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;

2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52,comma 3-bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire;

3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del d.P.R. n. 380/2001, più precisamente:

– interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001,

– interventi di restauro e di risanamento conservativo,

– interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001;

4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001;

5. Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), c), d), e), del D.P.R. n. 380/2001.

Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della SCIA, applicabile nell’ambito sopra delineato (p.to 3), si precisa che, nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla SCIA deve essere allegato lo specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può essere sostituito da SCIA.

Nel caso di interventi da realizzarsi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici: i relativi progetti sono soggetti all’esame di impatto paesistico previsto dal P.T.R. (vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano Paesaggistico e D.G.R. n. 11045/2002). In tal caso, se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza, alla SCIA dev’essere allegato l’esame di impatto paesistico, sopra soglia dev’essere acquisito, preliminarmente alla presentazione della SCIA, il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.

Relativamente agli interventi previsti dalla L.R. n. 13/2009, in materia di rilancio dell’edilizia, trattandosi di iniziative contemplate da una disciplina avente carattere speciale e derogatorio, la SCIA non trova applicazione, rimanendo pertanto confermati gli specifici disposti procedurali della stessa L.R. 13 (art. 2, comma 4; art. 3, comma 8; art. 4, comma 3).

Documenti allegati

  • DIA (736 KB)
    D.I.A. in alternativa all’istanza di permesso di costruire, ai sensi degli art. 41 e 42 della l.r. 12/2005 - per quanto riguarda le attività economiche, per tutti gli interventi per i quali non è applicabile la SCIA
  • agibilit__ (445 KB)
    Dichiarazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente, e relazione tecnica attestata dal dl direttore dei lavori.
  • Comunicazione inizio lavori (341 KB)
    Il titolare dell'atto abilitativo preventivo all'esercizio di attività edilizia deve comunicare per iscritto al Comune la data di inizio lavori entro il terzo giorno lavorativo dall'effettivo inizio.
  • Comunicazione ultimazione lavori (326 KB)
    Il titolarre del Permesso di Costruire deve comunicare per iscritto al Comune, entro il terzo giorno lavorativo dall'effettiva conclusione dei lavori, la data di ultimazione degli stessi.
  • Dichiaraz conformit__ barr architettoniche (268 KB)
    E' obbligatorio allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del Capo III della Parte II del D.P.R. 380/2001.
  • Dichiaraz organico medio annuo (1) (295 KB)
    Prima dell'inizio dei lavori il Committente deve trasmettere al Comune il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008.
  • Comunicaz fine lavori e Collaudo DIA (375 KB)
    Ultimato l'intervento eseguito in base a D.I.A., entro il terzo giorno lavorativo dall'effettiva conclusione dei lavori, il Titolare deve comunicare la data di ultimazione degli stessi e il Tecnico abilitato deve rilasciare un certificato di collaudo finale.

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