MATRIMONI
Chi può contrarre matrimonio
Un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.
Sono condizioni impeditive:
- l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
- la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
- la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
- la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
- per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).
PER I CITTADINI STRANIERI
Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
- secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
- secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.
Gli stranieri che risiedono in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza presentando il nulla-osta al matrimonio, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).
Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.
Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.
Fasi del procedimento
LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.
Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d’ufficio, qualora ricorra la situazione:
- la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
- nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese straniero per lo straniero che intenda sposarsi in Italia;
- (ove necessario) decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 CC);
- (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 CC);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età;
Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.
Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.
Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.
LA CELEBRAZIONE
Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.
Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).
Riferimenti normativi
Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto
Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000.
Quanto costa
La celebrazione del matrimonio civile è subordinata ad un costo indicato dal regolamento comunale vigente.
UNIONI CIVILI
- sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
- sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898), ovvero mediante gli istituti della negoziazione assistita o dell’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
- per rettificazione di sesso.
SEPARAZIONE E DIVORZI
DENUNCE DI NASCITA
- da uno dei genitori o entrambi i genitori (obbligatoriamente nel caso in cui non siano legalmente sposati ed intendano riconoscere entrambi il figlio)
- dal medico, l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto
- da un procuratore speciale.
- 3 giorni presso la Direzione dell’Ospedale o della Clinica dove è avvenuto il parto;
- 10 giorni direttamente allo Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita;
- 10 giorni presso lo Stato Civile del Comune dove i genitori hanno la propria residenza. Qualora i genitori non risiedano nello stesso Comune, la denuncia, salvo diverso accordo, deve essere presentata nel Comune dove risiede la madre;
- all’Ambasciata o Consolato qualora la nascita sia avvenuta all’estero e i genitori siano iscritti nell’A.I.R.E.
- un documento d’identificazione valido del dichiarante (di entrambi i genitori nel caso in cui non siano residenti), passaporto o permesso di soggiorno per genitori stranieri;
- l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto.
CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
- cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)
- cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”)
- acquisto della cittadinanza durante la minore età
- acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
- cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
- acquisto della cittadinanza per residenza
- concessione della cittadinanza per meriti speciali
- riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.
DENUNCIA DI DECESSO
- dichiarazione del medico necroscopo dal quale risulti l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato;
- disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);
- dichiarazione (non autenticata; resa contestualmente all’istanza di autorizzazione alla cremazione ovvero accompagnata da fotocopia di documento di identificazione) dalla quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma;
- dichiarazione di volontà (in carta libera, datata) di essere cremato, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall’iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione mediante l’attestazione del mantenimento dell’adesione alla stessa fino all’ultimo istante di vita dell’associato;
- dichiarazione di volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
- inumazione in campo ventennale o comune
- tumulazione in loculo, tomba di famiglia o cappella.
- l’inumazione;
- la tumulazione (cellette)
- l’affidamento ai familiari in urna cineraria sigillata. In tal caso occorre presentare istanza di affidamento del parente del defunto individuato in vita dallo stesso corredata da:
In tal caso occorre presentare istanza di affidamento del parente del defunto individuato in vita dallo stesso corredata da:
- espressa volontà del defunto per disposizione testamentaria o altra forma scritta;
- dichiarazione di volontà del coniuge del defunto, o del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile, o in caso di concorrenza di più della maggioranza assoluta dei parenti;
- dispersione delle ceneri.
INFORMAZIONI UTILI
Dove andare
Gli uffici dei Servizi Demografici sono situati al piano terreno del Palazzo Comunale in Via Monti, 45.
Quando
Gli orari di apertura al pubblico sono:
Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 previo appuntamento.
Responsabile del Servizio: Dott. Arturo Fiorani
Recapiti
Istruttore Amministrativo Sig. Luca Fontanella 0371.293.201
Istruttore Amministrativo Sig.ra Savina Magnani 0371.293.202
Indirizzo e-mail : anagrafe@comune.sancolombanoallambro.mi.it
PEC: comune.sancolombano@cert.saga.itcomune.sancolombano@cert.saga.it