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Home » Servizi » Demografici: anagrafe, stato civile, elettorale e leva, cimitero » Stato Civile

Stato Civile

MATRIMONI

Chi può contrarre matrimonio

Un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.

Sono condizioni impeditive:

  • l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
  • la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
  • la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
  • la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
  • per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).

PER I CITTADINI STRANIERI

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:

  • secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
  • secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di e devono presentare il nulla-osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).

Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.

Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.

Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.

Fasi del procedimento

LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.

Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d’ufficio, qualora ricorra la situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
  • nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese straniero per lo straniero che intenda sposarsi in Italia;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 CC);
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 CC);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età;

Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.

Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.

Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.

LA CELEBRAZIONE

Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.

Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).

Riferimenti normativi

Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto

Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000.

Quanto costa

La celebrazione del matrimonio civile è subordinata ad un costo indicato dal regolamento comunale vigente.

UNIONI CIVILI

Con la legge 20 maggio 2016 n. 76, è stata introdotta la possibilità per i cittadini maggiorenni dello stesso sesso di costituire un’unione civile con una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni. L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
A chi ci si rivolge e cosa serve
Dichiarazione
Ci si rivolge all’Ufficiale di Stato civile: sono previste 2 comparizioni formali a distanza non inferiore a 15 giorni l’una dall’altra.
Con la prima comparizione le parti formulano la richiesta di voler costituire l’unione civile: l’ufficio avvia la fase istruttoria tesa a verificare che non sussistano gli impedimenti di legge.
Nella seconda comparizione – verificata l’insussistenza di impedimenti – l’ufficiale dello stato civile – dinanzi a 2 testimoni riceve dalle parti la dichiarazione di voler costituire l’unione civile, comprensiva della scelta del regime patrimoniale e dell’eventuale cognome comune e conclude il procedimento dichiarando costituita l’unione.
Casi particolari
Se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti.
Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
I cittadini stranieri dovranno presentare un nulla osta rilasciato dell’autorità del paese di cui sono cittadini
Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Scelta del regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Scelta del cognome
Le parti possono stabilire per la durata dell’unione civile, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile al momento della dichiarazione di costituzione dell’unione. La parte, il cui cognome è diverso da quello comune, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La variazione è annotata a margine dell’atto di nascita dell’interessato e sarà altresì modificato il suo codice fiscale.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile, andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).
Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie:
  • per morte di una delle parti;
  • per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898), ovvero mediante gli istituti della negoziazione assistita o dell’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
  • per rettificazione di sesso.
Normativa di riferimento:
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”;
DPCM n. 144 del 23 luglio 2016 “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.;
Circolare Min. Interno n. 15 del 29 luglio 2016: Unioni civili tra persone dello stesso sesso – Adempimenti degli ufficiali dello stato civile.
DM. 28 luglio 2016: Formule per le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

SEPARAZIONE E DIVORZI

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84)
Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato (almeno un avvocato per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
• Iscrizione dell’atto di matrimonio
• Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La copia autentica dell’accordo potrà essere inviata via pec entro i termini e con le modalità previste dalla normativa alla casella istituzionale: comune.sancolombano@cert.saga.it in formato pdf.p7m con firma digitale di uno degli avvocati che assistono le parti attestante la conformità della copia digitale del documento all’originale cartaceo.
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L’accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l’assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile). Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi
In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.
In allegato in fondo alla pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate direttamente al Servizio Protocollo dell’Ente o inviate via mail all’indirizzo anagrafe@comune.sancolombanoallambro.mi.it o via pec all’indirizzo comune.sancolombano@cert.saga.it. per la presentazione dell’istanza. Una volta verificata la congruità dei dati dichiarati, verrà fissata la data per la sottoscrizione dell’accordo da concludere.
Il giorno concordato l’Ufficiale di stato civile unitamente a ciascuna parte sottoscrive l’accordo fissando un nuovo appuntamento, al fine di favorire un’ulteriore riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni) i due coniugi si presentano per confermare l’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
Si fa presente che l’Ufficio effettuerà controlli sul 100% delle dichiarazioni presentate.

DENUNCE DI NASCITA

Ogni qualvolta nasce un figlio occorre denunciarne la nascita presso l’ufficio dello Stato Civile.
La denuncia di nascita può essere resa:
  • da uno dei genitori o entrambi i genitori (obbligatoriamente nel caso in cui non siano legalmente sposati ed intendano riconoscere entrambi il figlio)
  • dal medico, l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto
  • da un procuratore speciale.
Entro:
  • 3 giorni presso la Direzione dell’Ospedale o della Clinica dove è avvenuto il parto;
  • 10 giorni direttamente allo Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita;
  • 10 giorni presso lo Stato Civile del Comune dove i genitori hanno la propria residenza. Qualora i genitori non risiedano nello stesso Comune, la denuncia, salvo diverso accordo, deve essere presentata nel Comune dove risiede la madre;
  • all’Ambasciata o Consolato qualora la nascita sia avvenuta all’estero e i genitori siano iscritti nell’A.I.R.E.
Nel caso di denuncia resa all’Ufficio di Stato Civile occorre presentare:
  • un documento d’identificazione valido del dichiarante (di entrambi i genitori nel caso in cui non siano residenti), passaporto o permesso di soggiorno per genitori stranieri;
  • l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto.
Quanto costa
Non sono previsti costi.

CITTADINANZA ITALIANA

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato “civitatis”, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge del 05/02/1992 n. 91.

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

  • cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)
  • cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”)
  • acquisto della cittadinanza durante la minore età
  • acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
  • cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
  • acquisto della cittadinanza per residenza
  • concessione della cittadinanza per meriti speciali
  • riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.
Informazioni dettagliate si potranno avere dal sito della PREFETTURA DI MILANO www.prefettura.it/milano una volta entrati nella pagina web accedere al link “come fare per..” cliccare su “cittadinanza” , si potrà scaricare la modulistica e la normativa necessaria per attivare la procedura.

DENUNCIA DI DECESSO

In caso di decesso occorre presentare denuncia di morte allo stato civile del Comune ove il decesso è avvenuto, entro 24 ore dal suo verificarsi.
Come
– se il decesso è avvenuto in abitazione, il medico curante rilascia l’attestazione dell’avvenuto decesso e della causa di morte. I familiari o, per essi, l’Impresa funebre incaricata, devono provvedere ad effettuare la denuncia all’ufficio di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso;
– se il decesso è avvenuto in ospedale, l’Amministrazione Ospedaliera provvede alla denuncia di morte all’ufficio di stato civile del Comune sul territorio del quale è sita;
– se il decesso è avvenuto per disgrazia o morte violenta , gli organi di Polizia trasmettono apposita dichiarazione allo stato civile il quale può redigere il permesso di seppellimento solo dietro autorizzazione della Procura della Repubblica.
In caso di richiesta di autorizzazione alla cremazione occorrono:
  • dichiarazione del medico necroscopo dal quale risulti l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato;
  • disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);
  • dichiarazione (non autenticata; resa contestualmente all’istanza di autorizzazione alla cremazione ovvero accompagnata da fotocopia di documento di identificazione) dalla quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma;
  • dichiarazione di volontà (in carta libera, datata) di essere cremato, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall’iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione mediante l’attestazione del mantenimento dell’adesione alla stessa fino all’ultimo istante di vita dell’associato;
  • dichiarazione di volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
All’atto della denuncia di morte occorre indicare con quale modalità s’intende dare sepoltura al defunto:
  • inumazione in campo ventennale o comune
  • tumulazione in loculo, tomba di famiglia o cappella.
In caso di cremazione le modalità di conservazione delle ceneri sono alternativamente:
  • l’inumazione;
  • la tumulazione (cellette)
  • l’affidamento ai familiari in urna cineraria sigillata. In tal caso occorre presentare istanza di affidamento del parente del defunto individuato in vita dallo stesso corredata da:

In tal caso occorre presentare istanza di affidamento del parente del defunto individuato in vita dallo stesso corredata da:

  • espressa volontà del defunto per disposizione testamentaria o altra forma scritta;
  • dichiarazione di volontà del coniuge del defunto, o del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile, o in caso di concorrenza di più della maggioranza assoluta dei parenti;
  • dispersione delle ceneri.
La dispersione delle ceneri è consentita fino alla destinazione di idonea area nel Cimitero Comunale, nel cinerario del Cimitero di altro Comune che ne sia provvisto.
Quanto costa
I costi variano a seconda del tipo di pratica funeraria.

INFORMAZIONI UTILI

Dove andare

Gli uffici dei Servizi Demografici sono situati al piano terreno del Palazzo Comunale in Via Monti, 45.

Quando

Gli orari di apertura al pubblico sono:

Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 previo appuntamento.

Responsabile del Servizio: Dott. Arturo Fiorani

Recapiti

Istruttore Amministrativo Sig. Luca Fontanella 0371.293.201

Istruttore Amministrativo Sig.ra Savina Magnani 0371.293.202

Indirizzo e-mail : anagrafe@comune.sancolombanoallambro.mi.it

PEC: comune.sancolombano@cert.saga.itcomune.sancolombano@cert.saga.it

Documenti allegati

  • Richiesta pubblicazioni matrimonio (166 KB)
  • richiesta accordo di separazione matrimonio civile (132 KB)
  • richiesta accordo di divorzio matrimonio civile (135 KB)
  • richiesta costituzione unione civile (190 KB)

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