CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Provenienza dall’estero o da un altro comune italiano
La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (variazione anagrafica).
La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.
Il cittadino preveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l’Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all’accertamento del requisito dell’effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
Cosa deve presentare il cittadino
In tutti i casi occorre presentare:
- il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
- documento d’identità di tutti i soggetti;
- firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d’identità);
- regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio;
- patenti di guida;
- identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
- documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).
- Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.
- I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
- Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).
- La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
PER GLI STRANIERI COMUNITARI
I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio del paese estero).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso rilasciato dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza.
Trascorsi tre mesi dall’ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:
- lavoratori subordinati o autonomi;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
- soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente.
Per maggiori informazioni scaricare l’informativa presente nei documenti allegati in fondo alla pagina.
PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
- Prima iscrizione anagrafica – Provenienza dall’estero
È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:
- passaporto
- permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:
- a) lavoro subordinato
- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico;
- b) motivi familiari
- visto d’ingresso;
- ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico;
- Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:
È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:
- passaporto
- fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
Iter procedurale e tempistiche
La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).
Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni “documentate/dichiarate” e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all’interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.
DOMICILIO
Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio può non coincidere con la residenza.
La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.
SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all’estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.
Anche in questo caso, l’interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.
- L’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l’Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.
Variazione di residenza e veicoli intestati
A seguito della modifica all’art. 94 del Codice della Strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza verrà ora registrata esclusivamente nell’ANV – Archivio Nazionale Veicoli.
Non sarà pertanto più inviato al cittadino il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione (Documento Unico), mentre il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell’Automobilista, potrà successivamente scaricare l’attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.
Quanto costa
I servizi descritti sono gratuiti
Riferimenti normativi
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
- Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)
Come presentare le dichiarazioni anagrafiche
I cittadini potranno presentare le relative dichiarazioni anagrafiche utilizzando i modelli ministeriali sotto riportati, necessariamente compilati almeno nella parte obbligatoria, pena la non ricevibilità della domanda, con una della seguenti modalità:
- direttamente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di San Colombano al Lambro;
- con raccomandata all’indirizzo: Comune di San Colombano al Lambro, Via G. Monti n. 47, 20078 San Colombano Lambro (MI);
- con posta elettronica ordinaria: anagrafe@comune.sancolombanoallambro.mi.it;
- con posta elettronica certificata: comune.sancolombano@cert.saga.it;
- tramite fax al n. 0371.89.79.65.
La trasmissione via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione, completa di firma autografa e copia di un documento di identità valido del dichiarante, sia acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso posta elettronica semplice.
In ogni caso, alla dichiarazione di residenza deve essere sempre allegata copia del documento di identità del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente allo stesso, le quali ultime, qualora maggiorenni, dovranno anch’esse sottoscrivere il modulo.
Il modello di dichiarazione da presentare è scaricabile da questo sito istituzionale.
ABITARE ALL’ESTERO
Iscrizione e cancellazione dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero
L’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) è uno schedario nel quale sono iscritti i cittadini italiani che fissano all’estero la propria dimora per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi.
Competenti alla regolare tenuta dell’ A.I.R.E. sono i comuni italiani. L’iscrizione nello schedario comporta, sussistendone i requisiti, anche il diritto all’iscrizione nelle liste elettorali.
Analogo schedario è tenuto dal Ministero dell’interno al quale i comuni interessati inviano tutti i dati necessari.
Non devono iscriversi coloro che intendono recarsi all’estero per un periodo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero.
L’iscrizione nell’ A.I.R.E. comporta l’automatica cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente tenuta dal comune italiano.
L’obbligo di iscrizione riguarda:
– i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all’estero, periodo superiore ad un anno;
– i cittadini italiani nati e residenti fuor dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente consolato;
– coloro che acquistano la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi.
Quando
L’iscrizione deve essere richiesta entro novanta giorni dal trasferimento all’estero.
La cancellazione entro 20 giorni dal rientro in Italia.
Dove
L’iscrizione: presso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.
L’eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l’interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per uno anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.
La cancellazione: presso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.
Note
Sempre entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento al consolato deve essere comunicato:
– l trasferimento della propria abitazione o residenza;
– le nascita dei figli;
– i matrimoni;
– le morti;
– la perdita della cittadinanza italiana.
Il consolato provvederà all’inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Caratteristiche tecniche
La CIE avrà le seguenti caratteristiche:
- supporto in policarbonato personalizzato recante la foto e i dati del cittadino, corredato altresì da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture ecc.);
- un microprocessore che ha funzione di:
- protezione da contraffazione per i dati anagrafici, la foto e le impronte del titolare;
- strumento per consentire l’autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
- fattore abilitante ai fini dell’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.
La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra, che prende il nome di numero unico nazionale (del tipo CA00000AA).
I dati del titolare presenti sul documento sono:
- Comune emettitore
- Nome e Cognome del titolare
- Luogo e data di nascita
- Sesso
- Statura
- Cittadinanza
- Immagine della firma del titolare
- Validità per l’espatrio
- Fotografia
- Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra), per la lettura delle quali è necessario il rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno
- Genitori (nel caso di carta di un minore)
- Codice fiscale
- Estremi dell’atto di nascita
- Indirizzo di residenza
- Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all’estero)
- Codice fiscale sotto forma di codice a barre
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).
- La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma sarà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all’indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio, oppure presso gli stessi uffici del Comune).
- Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.
- La carta d’identità cartacea potrà essere rilasciata immediatamente allo sportello nei casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente e nei quali non si possa utilizzare la ricevuta fornita al momento della richiesta della CIE.
- Sono emesse in formato CIE le carte d’identità dei cittadini impossibilitati a recarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe (“a domicilio”). In questo caso è ammessa la mancata registrazione delle impronte digitali.
Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall’Istituto Poligrafico). Il modulo di riepilogo non costituisce documento d’identità valido per l’espatrio.
Chi può richiederla
La CIE può essere rilasciata a tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti sul territorio comunale.
Viene rilasciata:
- a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità, presentando un altro documento d’identità (passaporto o documenti d’identità del paese d’origine) o due testimoni muniti di documenti d’identità;
- a coloro ai quali la carta d’identità risulta scaduta, presentando il vecchio documento;
- in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità, presentando denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti o il documento deteriorato.
- Per il rilascio della CIE da parte degli Uffici consolari ai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, si è in attesa di una specifica disciplina individuata dai Ministeri degli Esteri e dell’Interno. Fino a tale momento continuerà ad essere emesso il documento in formato cartaceo.
Validità per l’espatrio
La CIE può essere rilasciata valida o non valida per l’espatrio per i cittadini italiani. Quando non è valida per l’espatrio sulla carta appare apposita dicitura.
È sempre rilasciata non valida per l’espatrio ai cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni e minorenni.
Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d’identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/, selezionando il paese di proprio interesse.
Minorenni
La CIE viene rilasciata al minore:
- VALIDA PER L’ESPATRIO: per i minori cittadini italiani, previo assenso di entrambi i genitori, i quali devono recarsi agli sportelli insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il modulo disponibile negli allegati a fondo pagina e allegando fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità.
Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l’espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori è necessario, per recarsi all’estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori. Se il minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).
- NON VALIDA PER L’ESPATRIO: con la presenza, assieme al minore, di almeno un genitore. Il rilascio è possibile in tal caso previa esibizione di un precedente documento d’identità oppure con la presenza di un testimone maggiorenne munito di proprio documento d’identità personale.
Durata e rinnovo
La validità della CIE è di:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni;
- 3 anni per i richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
- Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la professione.
Dove richiederla
Il rilascio del documento avviene unicamente su appuntamento, presentandosi nel giorno fissato presso la sede dell’ufficio Anagrafe, via Giuseppe Monti 45.
È possibile prenotarsi di persona con le modalità previste dagli uffici.
Documentazione occorrente
- UNA FOTOGRAFIA: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile). La fotografia può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB con le seguenti caratteristiche: definizione immagine almeno 400 dpi, dimensione del file massimo 500kb, formato del file JPEG;
- CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA O IN SCADENZA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della precedente Carta d’Identità resa presso le Autorità competenti, in originale, CARTA D’IDENTITÀ DETERIORATA;
- TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi);
- (minori) MODULO DI ASSENSO per il rilascio della carta valida per l’espatrio, nel caso di minore accompagnato da un solo genitore;
- (stranieri) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità;
- (stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO (COMUNITARIO E EXTRACOMUNITARIO), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità.
Quanto costa
Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,21 (Euro 27,21 in caso di rinnovo prima dell’ultimo semestre di validità, di furto, smarrimento, deterioramento, variazioni anagrafiche), di cui 16,79 quali rimborso in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di emissione e spedizione.
Il versamento (in contanti, con bancomat o carta di credito) deve essere effettuato direttamente all’Anagrafe prima di procedere all’avvio della pratica di acquisizione dati.
Tempi di consegna
La consegna avviene tramite corriere entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all’indirizzo di residenza o di domicilio indicato dal richiedente, che può essere anche l’Ufficio del Comune.
La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato (nel caso della consegna presso il Comune sarà il dipendente incaricato).
CONVIVENZE DI FATTO
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sezzo sia di sesso diverso. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate – fra loro o con terzi – da matrimonio o unione civile.
Cosa serve e dove ci si rivolge
Per la costituzione formale delle convivenze di fatto
Ci si rivolge all’anagrafe del comune dove è situato l’alloggio sede della convivenza e:
- Se già si convive si compilerà l’allegata istanza;
- Se non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.
Entro 48 ore la convivenza di fatto sarà registrata in anagrafe.
Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti tra i quali:
- stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- la possibilità di far visita al proprio partner in carcere;
- il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto;
- la facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.
Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza
La legge rimette la stipulazione di questi contratti all’assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firme dei conviventi lo invieranno all’anagrafe per l’iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente).
L’anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzi lo stato di “convivente di fatto” e/o di “convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.
Per “concludere” la convivenza di fatto basterà compilare l’allegato modulo per la cessazione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.
Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.
INFORMAZIONI UTILI
Dove andare
Gli uffici dei Servizi Demografici sono situati al piano terreno del Palazzo Comunale in Via Monti, 45.
Quando
Gli orari di apertura al pubblico sono:
Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 previo appuntamento.
Responsabile del Servizio: Dott. Arturo Fiorani
Recapiti
Istruttore Amministrativo Sig. Luca Fontanella 0371.293.201
Istruttore Amministrativo Sig.ra Savina Magnani 0371.293.202
Indirizzo e-mail : anagrafe@comune.sancolombanoallambro.mi.it
PEC: comune.sancolombano@cert.saga.it